Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“ESSERE-CANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
Art.1) COSTITUZIONE, SEDE, DURATA – E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, disciplinata dagli art. 36 e seg. del C.C., e per quanto contenuto nel D. Lgs. 36/2021 operante nei settori sportivo, culturale e ricreativo, denominata: ”ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESSERE CANI”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/21. Il nome dell’associazione potrà essere scritto in qualsiasi carattere o rilievo tipografico con lettere maiuscole oppure minuscole. L’associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore in Venezia, Sestiere Cannaregio 6423, 30121 Venezia,VE. La sede legale non è ad uso degli associati. Il cambio di sede purché all’interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dall’organo amministrativo per esigenze dettate da necessità del Presidente come pure in occasione del cambio del presidente e non comporta modifica statutaria. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
Art.2) FINALITÀ – L’Associazione di illimitata durata, apolitica e senza finalità di lucro è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’art. 7.1 lettera b) del D. Lgs. 36/2021. L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L’associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo della cultura e dell’attività sportiva dilettantistica in particolare attività cinofile e cinotecniche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, nel territorio nazionale ed anche internazionale. Può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, palestre, campi o strutture sportive di vario genere e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, iscritti, partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l’associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità della vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
Art.3) ATTIVITÀ ESERCITATE – Tutte le attività hanno lo scopo di tutelare o migliorare il benessere psicofisico della persona e degli animali. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla norma di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo l’attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro e la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a) Divulgare informazioni, consigli, tecniche e pratiche inerenti all’educazione cinofila senza l’utilizzo di metodi coercitivi (né fisici né psicologici) al fine di migliorare la relazione tra uomo e cane e la Pro-socialità intra e interspecifica;
b) Favorire la diffusione di un corretto approccio nei confronti del cane, migliorando la consapevolezza di proprietari e agevolando le altre figure professionali (veterinari, toelettatori o affini);
c) Contribuire a diminuire gli abbandoni e il randagismo, favorire le adozioni consapevoli di cani dai canili, rifugi o affini, a prevenire eventuali problemi comportamentali, a correggere problemi comportamentali già sorti;
d) realizzare e organizzare attività cinofile e cinotecniche, a livello dilettantistico, in tutte le forme e manifestazioni;
e) promuovere iniziative culturali, formative e didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
f) offrire servizi educativi, socio-assistenziali, integrativi e coadiuvativi riferiti alla persona e alle altre specie animali, progetti di studio e di ricerca, servizi di consulenza, servizi ricreativi, servizi di dog-sitting, dog-walking, attività performative con il cane, di ricerca e orientamento, preparazione di Unità Cinofile da soccorso;
g) educare alla corretta relazione con gli animali implementando anche progetti rivolti alle scuole che possano prevedere il coinvolgimento di animali; interventi di pet-therapy per ottenere obiettivi beneficiari di ordine assistenziale, integrativo, co-terapeutico e riguardanti il benessere della persona attraverso attività di sostegno e attività coadiuvanti;
Per sviluppare le attività sopracitate potranno essere organizzati:
1) corsi, seminari, convegni, progetti di ricerca intesi a dare una formazione teorica e applicativa, al fine di aumentare interesse, conoscenza e sensibilità sulle attività proposte; manifestazioni ed eventi, giornate divulgative e promozionali; pubblicazioni varie, atti e collane editoriali sulle aree di interesse su indicate, avanzare proposte agli enti pubblici;
2) servizi di pet training/educazione cinofila, consulenze domiciliari e/o in campo, puppy class, classi di socializzazione, passeggiate didattiche, attività motorie, ludoteca, corsi di preparazione per ottenere un “patentino” e servizi ausiliari per i proprietari (pet sitting, pet taxi, pet wash, etc), servizi di tipo assistenziale, volti a favorire il benessere della persona;
3) servizi di gestione nelle aree della zooantropologia urbana (rifugi, progetti sugli animali sinantropici, etc.);
4) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, come la vendita di materiale specifico e di difficile reperibilità (pettorine, guinzagli, giochi, etc.), libri e dispense sugli argomenti riferiti al settore; 5) promozione ed organizzazione di raccolte fondi destinate ad attività e progetti volti a favorire benessere psico-fisico di animali bisognosi o in difficoltà, collaborare con altre associazioni e circoli che abbiano le medesime finalità;
6) sito internet, blog, social network, portali specializzati a scopo promozionale e divulgativo delle attività sportive e cinofile;
7) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro e dalle disposizioni legislative vigenti.
Infine l’associazione si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2021.
Art.4) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi di collaborazioni coordinate, continuative di tipo gestionale e di collaborazioni sportive, della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari in conformità alla legislazione vigente.
Art.5) ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’Associazione pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, intende aderire ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione riconosciuta dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, all’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente, ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione. E’ stata scelta l’affiliazione ad A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell’AICS.
Tale adesione comporta l’iscrizione nel Registro del CONI e nel Registro delle Associazioni Sportive.
Art.6) PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali, da contributi, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti; b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione
alle varie attività sociali e/o complementari;
e) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali, artigianali o comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
f) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
g) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
h) dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.
Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art.7) SOCI DIRITTI/DOVERI – Diventano Soci coloro che presentano domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi quali il riconoscimento di attività o comportamenti da parte del richiedente che siano contrari ai fini statutari dell’Associazione. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del Consiglio direttivo, la relativa iscrizione a libro dei soci e consegna della tessera. L’iscrizione ha validità dodici mesi a partire dal mese di gennaio al mese di dicembre (se non diversamente concordato con l’Ente affiliativo), qualunque sia la data di adesione. Per il rinnovo è necessario che il socio effettui il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall’organo amministrativo. Non sono ammessi soci temporanei. Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri cioè di:
a) piena accettazione e osservanza dello Statuto sociale, delle sue finalità, delle disposizioni legislative e dei vari regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale (diversa dalla sede legale) e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della quota associativa periodica e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
d) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
e) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
f) partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
g) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’associazione.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità;
b) dimissioni o mancato pagamento delle quote sociali stabilite dal C.D. ; c) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari;
d) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
e) decesso;
f) espulsione per comportamento scorretto, in contrasto con regolamento interno o statutario. Le espulsioni saranno decise dal C.D. senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea.
Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci-amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art.8) QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento e non sono rimborsabili in nessun caso.
Art.9) ASSEMBLEA/BILANCIO – L’assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532 C.C.), è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea avviene previa convocazione del Presidente dell’Associazione mediante qualsiasi mezzo, lettera, consegna diretta, raccomandata, mail e/o qualsiasi mezzo che assicuri la ricezione da parte dell’interessato almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. L’assemblea dovrà essere convocata presso qualunque luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Sono ammesse le audio/video assemblee alle condizioni previste dalla legge. Si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo anno ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea, sia seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli aventi diritto: in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Art.10) CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.) – L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica quattro anni, e precisamente fino all’Assemblea che approverà il bilancio del quarto anno dalla nomina ed è revocabile o rieleggibile. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, ecc.). Le funzioni dei membri del C.D. sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il C.D. procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa, assicurandosi che TUTTI adottino metodi di lavoro NON coercitivi e nel rispetto degli Animali. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del C.D. medesimo. Il C.D. è convocato e presieduto dal Presidente tutte le volte lo ritenga necessario, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Art.11) CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art.12) Lavoratori e volontari – I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art. 37 D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Art.13) SCIOGLIMENTO – La decisione di scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza dei Soci deliberato in Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h) del D. Lgs. 36/2021.
Art.14) STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può dotarsi di regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art.15) COLLEGIO ARBITRALE (C.A.) – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del C.A. sono designati rispettivamente una da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art.16) RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente Statuto potrà decidere l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti oppure si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione a cui l’Associazione è affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
(Ultima revisione 17-4-2024)